(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 58
                         del 22 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
le seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Per la concessione dei finanziamenti  previsti  dall'articolo  6
della  legge regionale 28 ottobre 1991, n. 33 concernente "Interventi
e riqualificazione dell'offerta turistica regionale"  e'  autorizzata
per l'anno 1996 una ulteriore spesa di lire 3.500 milioni.
  2.  Alla  copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede
mediante utilizzazione  delle  disponibilita'  sul  capitolo  5100202
dello  stato  di  previsione  della  spesa per l'anno 1996, partita 6
dell'elenco 3.
  3. La somma occorrente per il pagamento della spesa di cui al comma
1 e' iscritta per l'anno  1996,  in  aumento  degli  stanziamenti  di
competenza  e di cassa del capitolo 3232210 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per il medesimo anno.
  4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del  capitolo  5100202
sono ridotti rispettivamente di lire 3.500 milioni.